LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21

Disposizioni varie in materie di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/2001
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 4
 (Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 12/1994)
1. 
( ABROGATO )
(4)
1 bis. Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali soppresse ed è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell'Amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle aziende sanitarie regionali per le passività delle gestioni liquidatorie.
Note:
1Articolo interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 19/2006
2Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 19/2006
3Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 108 dd. 10 marzo 2010, depositata il 19 marzo 2010 (B.U.R. 14/04/2010, n. 15), l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, L.R. 19/2006, istitutivo del comma 1 bis.
4Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 17/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 12/1994.