LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21

Disposizioni varie in materie di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/2001
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 2
 (Disposizioni urgenti in materia di personale comandato e proroga di contratti a tempo determinato)
1. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando presso la Regione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o di altre leggi regionali o statali, non si applicano i limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge regionale 53/1981 per la durata dell'intera legislatura.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 26/2001
2Comma 3 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010