LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2001
Materia:
430.01 - Trasporti
120.05 - Personale regionale

Art. 4
 (Spese correnti nel settore della portualità di competenza regionale e della navigazione interna)
1. Al fine di garantire tempestività e immediatezza nel fronteggiare eventuali urgenze, i programmi adottati dalla Giunta regionale per gli interventi in materia di porti di competenza regionale e di navigazione interna, previsti dall'articolo 22 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, nonché dall'articolo 40 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e finanziati mediante accreditamento dei fondi al funzionario delegato della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle complessive risorse finanziarie disponibili.