LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2001
Materia:
430.01 - Trasporti
120.05 - Personale regionale

Art. 19
 (Autorizzazioni di spesa)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 23.3.25.2.1027, con la denominazione <<Contributi ai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale regionali>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione obiettivo 23 - programma 23.3 - rubrica n. 25 - spese di investimento, con riferimento al capitolo 4102 (2.1.243.5.09.19) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto merci, con la denominazione <<Contributi ai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale con sede in territorio regionale per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento dei raccordi ferroviari a servizio delle rispettive unità produttive - finanziato con contrazione di mutuo>> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di lire 2.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 10.3.25.2.1028, con la denominazione <<Contributi ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione obiettivo 10 - programma 10.3 - rubrica n. 25 - spese di investimento, con riferimento al capitolo 3881 (2.1.243.5.10.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto merci, con la denominazione <<Contributi ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali per il finanziamento di interventi di completamento funzionale e di messa in sicurezza delle opere, impianti ed attrezzature - finanziato con contrazione di mutuo>> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di lire 2.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.1.564, con la denominazione <<Attività promozionali nel settore dei trasporti>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo 10 - programma 10.1 - rubrica n. 25 - spese correnti, con riferimento al capitolo 3628 (2.1.141.2.09.22) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto merci, con la denominazione <<Spese per la promozione e/o partecipazione ad iniziative volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale integrato>> e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'anno 2001.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 72/1979, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.4.25.1.203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3911 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13, la denominazione del capitolo 3911 è così modificata: <<Contributi alle imprese concessionarie degli autoservizi e dei servizi marittimi internazionali, per il trasporto di passeggeri con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia, per la particolarità dei servizi prestati>>.
6. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3737 (2.1.232.3.09.17) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 25 - Servizio della viabilità, con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo-Barcis - finanziato con contrazione di mutuo>> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2002.