LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/07/2001
Materia:
430.01 - Trasporti
120.05 - Personale regionale

Art. 15
 (Interventi in economia a cura del Servizio dei porti e della navigazione interna)
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'importo di lire 100 milioni previsto per gli interventi da eseguirsi in economia a cura del Servizio dei porti e della navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 22/1987, è elevato a euro 200.000.