LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2001
Materia:
430.01 - Trasporti
120.05 - Personale regionale

CAPO V
 Disposizioni finanziarie
Art. 19
 (Autorizzazioni di spesa)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 23.3.25.2.1027, con la denominazione <<Contributi ai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale regionali>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione obiettivo 23 - programma 23.3 - rubrica n. 25 - spese di investimento, con riferimento al capitolo 4102 (2.1.243.5.09.19) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto merci, con la denominazione <<Contributi ai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale con sede in territorio regionale per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento dei raccordi ferroviari a servizio delle rispettive unità produttive - finanziato con contrazione di mutuo>> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di lire 2.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 10.3.25.2.1028, con la denominazione <<Contributi ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione obiettivo 10 - programma 10.3 - rubrica n. 25 - spese di investimento, con riferimento al capitolo 3881 (2.1.243.5.10.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto merci, con la denominazione <<Contributi ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali per il finanziamento di interventi di completamento funzionale e di messa in sicurezza delle opere, impianti ed attrezzature - finanziato con contrazione di mutuo>> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di lire 2.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.1.564, con la denominazione <<Attività promozionali nel settore dei trasporti>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo 10 - programma 10.1 - rubrica n. 25 - spese correnti, con riferimento al capitolo 3628 (2.1.141.2.09.22) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto merci, con la denominazione <<Spese per la promozione e/o partecipazione ad iniziative volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale integrato>> e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'anno 2001.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 72/1979, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.4.25.1.203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3911 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13, la denominazione del capitolo 3911 è così modificata: <<Contributi alle imprese concessionarie degli autoservizi e dei servizi marittimi internazionali, per il trasporto di passeggeri con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia, per la particolarità dei servizi prestati>>.
6. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3737 (2.1.232.3.09.17) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 25 - Servizio della viabilità, con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo-Barcis - finanziato con contrazione di mutuo>> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2002.
Art. 20
 (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, si fa fronte, nel limite di lire 200 milioni, con la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata con l'articolo 5, comma 158, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 283 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
2. All'onere complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita 80 del prospetto D/2).
3. All'onere complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di lire 2.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, derivante dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita n. 73 del prospetto D/2).
4. All'onere complessivo di lire 1.300 milioni per l'anno 2001 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste, rispettivamente, per lire 600 milioni dall'articolo 19, comma 3, e per lire 700 milioni dall'articolo 19, comma 4, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 10.4.25.2.214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3954 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, comma 6, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 10.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.