LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/07/2001
Materia:
430.01 - Trasporti
120.05 - Personale regionale

CAPO III
 Norme per accelerare le procedure degli interventi di competenza del Servizio dei porti e della navigazione interna
Art. 15
 (Interventi in economia a cura del Servizio dei porti e della navigazione interna)
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'importo di lire 100 milioni previsto per gli interventi da eseguirsi in economia a cura del Servizio dei porti e della navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 22/1987, è elevato a euro 200.000.
Art. 16
 (Accordi con soggetti privati)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con i soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici direttamente interessati all'utilizzo di canali marittimi e di vie di navigazione interna, per l'esecuzione, da parte degli stessi, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, o per la partecipazione, da parte degli stessi, al finanziamento degli interventi quando questi siano eseguiti dall'Amministrazione regionale.
Art. 16 bis
 (Interventi su mote e casoni della laguna di Grado e Marano)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con i concessionari di mote e casoni direttamente interessati all'utilizzo delle vie d'accesso alla concessione, non costituenti canali lagunari, per l'esecuzione, da parte degli stessi, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o per la partecipazione, da parte degli stessi, al finanziamento degli interventi quando questi siano eseguiti dall'Amministrazione regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di salvaguardare le peculiarità turistiche e ambientali delle mote e dei casoni nell'ambito lagunare, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a porre in essere direttamente l'iter autorizzatorio.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 13, L. R. 14/2016
Art. 17
 (Redazione di Piani regolatori dei porti)
1. Al fine di favorire il completamento dell'elaborazione dei Piani regolatori dei porti di competenza regionale e loro varianti, anche se non iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore del Servizio dei porti e della navigazione interna è autorizzato a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi per la medesima finalità, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22/1987, fissando termini perentori per la rendicontazione della spesa.