LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2001
Materia:
430.01 - Trasporti
120.05 - Personale regionale

CAPO II
 Disposizioni interpretative, abrogative e transitorie
Art. 3
 (Autorizzazioni periodiche alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali)
1.
Il quarto comma dell'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è sostituito dal seguente:
<<Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli eccezionali richieste per un determinato periodo di tempo.>>.

Art. 4
 (Spese correnti nel settore della portualità di competenza regionale e della navigazione interna)
1. Al fine di garantire tempestività e immediatezza nel fronteggiare eventuali urgenze, i programmi adottati dalla Giunta regionale per gli interventi in materia di porti di competenza regionale e di navigazione interna, previsti dall'articolo 22 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, nonché dall'articolo 40 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e finanziati mediante accreditamento dei fondi al funzionario delegato della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle complessive risorse finanziarie disponibili.
Art. 5
 (Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 57/1991, in materia di contributi a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste e dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e della zona dell'Aussa-Corno)
1. In via di interpretazione autentica, nell'ambito dei programmi di investimento diretti al potenziamento dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, finanziati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10/1995, sono da considerarsi ammissibili a contributo anche le spese relative allo studio e alla realizzazione di impianti per il deposito, l'inertizzazione e il riutilizzo dei materiali di dragaggio, ivi compreso il costo delle relative aree.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 7
 (Disposizioni per accelerare le attività previste dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 2/2000, di competenza del Servizio della viabilità)
1. In relazione allo svolgimento dell'attività autorizzata dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, qualora l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente attraverso i propri uffici, è altresì autorizzata a procedere, in via diretta, con apertura di credito a favore del funzionario delegato, all'acquisto di strumenti di supporto alla pianificazione e alla progettazione stradale e di strumenti per la gestione del catasto delle strade.
Art. 8
 (Finanziamenti per infrastrutture)
1. Per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 20/1997, è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.2.218 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4018 (2.1.233.3.09.18) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale, con la denominazione <<Finanziamenti alle Province per la concessione di contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale>> e con lo stanziamento di complessive lire 16.500 milioni, suddivise in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.
2. Al predetto onere complessivo di lire 16.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita 76 del prospetto D/2).
Art. 9
 (Modifica al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000, concernente il Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari)
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2000, le parole <<relative alle opere di urbanizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<interessate dalla realizzazione>>.
Art. 10
 (Modifica al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000, in materia di interventi connessi alla realizzazione del Corridoio intermodale n. 5)
1. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 2/2000, le parole <<un contributo corrispondente all'onere di progettazione assunto a proprio carico, nel limite massimo di lire 3.000 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<un contributo quale cofinanziamento, nel limite massimo del 50 per cento delle spese di progettazione assunte dalle Ferrovie dello Stato SpA medesime>>.
Art. 11
 (Finanziamento di attività promozionali nel settore dei trasporti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la promozione e/o partecipazione a iniziative di rilevanza quantomeno regionale, volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale con la finalità di rendere competitiva l'offerta trasportistica nell'ottica del raggiungimento della più completa integrazione tra le varie modalità di trasporto.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate in conformità agli indirizzi programmatori di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 2, commi 4, 5, 6 e 7, della legge regionale 10/2001, che conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.
3. I fondi necessari per le iniziative di cui al comma 1 sono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto merci o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.
Art. 12
 (Abrogazione della legge regionale 4/1985, recante interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell'autotrasporto merci in conto terzi)
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 136, L. R. 1/2004 , a decorrere dall'1 maggio 2004.
Art. 14
 (Contributo straordinario al Comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo - Barcis)
1. Al fine di completare in maniera organica gli interventi previsti dal comma 61 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo al Comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo - Barcis.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 112, L. R. 1/2004