LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 2001, n. 14

Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/05/2001
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 1
 (Finalità)
1. In attuazione della vigente legislazione nazionale, che riconosce l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC), l'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) e l'Unione Italiana Ciechi (UIC) quali enti morali, con l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia valorizza il ruolo di tali associazioni e del coordinamento tra le stesse costituito, il Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con la presente legge è promosso il ruolo delle associazioni presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende sanitarie regionali nonché presso le altre istituzioni che hanno come scopo ovvero sono titolari di attività rilevanti per l'integrazione e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, nei settori dell'educazione, del lavoro, della formazione professionale, dei trasporti e comunicazioni, dell'assistenza sanitaria e sociale, del turismo e dello sport.