LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
210.06 - Economia montana
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste

Art. 3
 (Accordi di programma)
1. Gli accordi di programma con gli enti locali territoriali, i loro consorzi, gli enti territoriali concessionari di pubblici servizi e le pubbliche amministrazioni competenti sono finalizzati a decentrare nei territori montani le attività e i servizi per i quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali, tra l'altro, gli istituti di ricerca, laboratori, corsi e diplomi universitari, musei, infrastrutture culturali ricreative e sportive, case di cura e assistenza, disponendo i finanziamenti necessari.