LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
210.06 - Economia montana
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste

Art. 15
 (Trasporti pubblici)
1. Le Province esercitano le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei servizi di trasporto locale differenziati a favore delle zone montane. A tal fine le Province concedono ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti o agli altri comuni montani con centri abitati con meno di 500 abitanti contributi fino all'80 per cento del corrispettivo di servizio derivante dai contratti che i Comuni possono stipulare ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come inserito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 12/1999.
2. I contratti stipulati dai Comuni possono in particolare prevedere servizi sperimentali a chiamata nelle zone a bassa densità abitativa, attivati utilizzando autoveicoli per il trasporto di persone o promiscuo che garantisca, ove possibile, condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi e agli anziani.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati prioritariamente ai Comuni appartenenti alla zone C e B di cui alla classificazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13/2000.
4. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.
5.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 4, comma 28, L. R. 3/2002
2Comma 5 sostituito da art. 4, comma 29, L. R. 3/2002
3Comma 4 sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
4Comma 5 abrogato da art. 45, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
5Comma 1 interpretato da art. 4, comma 16, L. R. 22/2010