LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
210.06 - Economia montana
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste

Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 44 della Costituzione, dall'articolo 4 dello Statuto di autonomia, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico, sociale e culturale delle zone montane a beneficio delle popolazioni residenti e delle attività economiche che vi si svolgono.
2. Ai fini della attuazione della presente legge, la Regione considera le zone montane quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e socio-economico e ne tiene adeguato conto nella propria azione di programmazione e di indirizzo.
3. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce intese con le Regioni transfrontaliere e con l'Unione europea e contribuisce alla promozione di politiche comunitarie finalizzate allo sviluppo delle Regioni dell'arco alpino.