LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
210.06 - Economia montana
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste

Art. 4
 (Finanziamenti alla proprietà coltivatrice e per la conservazione dell'integrità aziendale)
1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazioni di ricomposizione fondiaria ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia accordano la priorità nel finanziamento per le spese connesse all'acquisto di terreni destinato a:
a) la formazione della proprietà coltivatrice;
b) l'arrotondamento per accorpamento della proprietà coltivatrice;
c) l'arrotondamento della proprietà.

2. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono, nell'ordine:
a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i diciotto e quarant'anni, residenti nelle zone montane;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;
c) cooperative di produzione agricola e consorzi agricoli con sede nel territorio montano nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e quarant'anni, residenti in comuni montani;
d) altri soggetti come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 12/1998.

3. Qualora i terreni di cui al comma 1, nei dieci anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo, vengano alienati, divisi o venga modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono dai contributi, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti maggiorati degli interessi, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale vigente in materia.
4. Per l'acquisto dei terreni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 97/1994.
5. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 97/1994, il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato al momento dell'esercizio del diritto mediante perizia giurata di un professionista iscritto all'Albo con qualifica di dottore forestale o di perito agrario iscritto al Collegio.
6. Per le finalità di cui al comma 1, i contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2006