LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

CAPO II
 Comunicazione istituzionale
Art. 2
 (Obiettivi)
1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dai principi deontologici, sono considerate attività d'informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e all'estero, volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione, l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale, gli strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e ad altri enti, attraverso ogni modalità tecnica e organizzativa;
c) la promozione dell'immagine della Regione in Italia e all'estero;
d) la massima comunicazione interna realizzata nell'ambito del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

2. Le attività d'informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali, al fine di facilitarne l'applicazione, nonché degli atti amministrativi generali;
b) illustrare l'organizzazione, l'attività e il funzionamento della Regione, favorendo l'accesso ai servizi forniti;
c) promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale.

Art. 3
 (Strutture competenti e modalità)
1. Le attività d'informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali, gli sportelli per le imprese, gli uffici per le relazioni con il pubblico, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali, nonché le emittenti e le testate pubbliche e private d'informazione locale che operano sul territorio regionale. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
1 bis. Le attività di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione di cui al comma 1 sono attuate rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa <<Regione Cronache>> (ARC) e dalle strutture direzionali della Presidenza medesima competenti in materia di comunicazione e rapporti con il pubblico.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le azioni idonee a perseguire i fini e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, e organizzano i relativi uffici.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 5/2018
2Comma 1 bis sostituito da art. 10, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 4
 (Portavoce)
1. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi ciascuno, per tutta la durata del loro incarico, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.
2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne all'Amministrazione regionale, non può esercitare per tutta la durata dell'incarico altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale.
3. L'incarico di portavoce è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, rispettivamente dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono definiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. In ogni caso il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalla carica rispettivamente del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale che ha avanzato la proposta. Il conferimento dell'incarico a dipendenti del ruolo unico regionale determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e il servizio prestato in forza del contratto di lavoro di diritto privato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto.
Note:
1Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 26/2018
2Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 5
 (Programmi radiotelevisivi della Regione)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari, sulla base di convenzioni, alle emittenti radiotelevisive private locali, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del Co.Re.Com..
2. La Giunta regionale può disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico, per la realizzazione di programmi e servizi d'interesse regionale, anche di carattere transfrontaliero, sentito il parere del Co.Re.Com. ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, sentito il parere del Co.Re.Com., possono disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico e le emittenti radiotelevisive private locali per la realizzazione di programmi e servizi in sloveno, friulano, tedesco e altre lingue ammesse a tutela dalla legge, presenti nel territorio regionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che prevede espressamente la stipulazione delle convenzioni di cui sopra nelle regioni che vedono la presenza delle lingue minoritarie ammesse a tutela.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 6, comma 13, L. R. 13/2002