LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

CAPO I
 Norme generali
Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150:
a) promuove la comunicazione istituzionale delle proprie attività al fine di garantire un qualificato rapporto di informazione e di partecipazione tra cittadini e istituzioni regionali;
b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della comunità regionale, promuovendo il massimo pluralismo nell'accesso ai mezzi di informazione, la valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nel territorio regionale, nonché la qualificazione degli operatori della comunicazione;
c) istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com..

Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L. R. 4/2017