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Indice:
L.R. n. 10/2001
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Leggi regionali
Legge regionale
30 marzo 2001
, n.
10
Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 03/04/2001 N. 006
Data di entrata in vigore:
18/04/2001
Materia:
120.05
-
Personale regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 3
(Norme finanziarie)
1.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'
articolo 198, comma 7, della legge regionale 7/1988
, come sostituito dall'articolo 2, comma 50, fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2.
Gli oneri in materia di personale, derivanti dalla presente legge, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, e alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni successivi, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna unità previsionale di base indicati che presentano sufficiente disponibilità:
a) UPB 52.2.4.1.1. - capitolo 550;
b) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;
c) UPB 52.2.4.1.662 - capitolo 9637;
d) UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631.
3.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del combinato disposto di cui all'articolo 6, comma 2, e all'
articolo 56, comma 1, della legge regionale 18/1996
, come sostituiti rispettivamente dal comma 7 e dal comma 24 dell'articolo 2, valutati in lire 50 milioni annui, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 587 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 50 milioni per l'anno 2001 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.654 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 581 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo, intendendosi revocata la relativa autorizzazione di spesa.
4.
È altresì revocata l'autorizzazione di spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, disposta dall'
articolo 8, comma 76, della legge regionale 27 febbraio 2001 n. 4
- legge Finanziaria 2001 - a carico della predetta unità previsionale di base 52.2.4.1.654 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 581 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento per gli anni 2002 e 2003 è stornato a favore dell'unità previsionale di base 55.1.8.1.712 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9680 del citato Documento tecnico.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative