LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2001, n. 10

Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/04/2001
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 (Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato)
1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa ed il corretto funzionamento degli uffici regionali, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e dell'articolo 72 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, sono prorogati, alla relativa scadenza, fino all'ultimazione delle procedure selettive da disciplinare con successiva legge regionale, e comunque per la durata massima di due anni.