Art. 6
(Coordinamento tra pubbliche amministrazioni e individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico)
1. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonché per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.
2. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico.
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di competenza dello sportello unico.
4. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo a esse presentate dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono conclusi dall'amministrazione procedente.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 13/2009
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 68, lettera a), L. R. 22/2010
5Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 68, lettera b), L. R. 22/2010
6Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 68 dell'art. 10, L.R. 22/2010, con cui si disponeva la sostituzione di parole ai commi 2 e 3 del presente articolo; le parole in questione risultano peraltro successivamente soppresse dall'art. 5, comma 1, L.R. 4/2011.
7Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 4/2011
8Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 4/2011