Art. 3
(Strutture competenti e modalità)
1. Le attività d'informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali, gli sportelli per le imprese, gli uffici per le relazioni con il pubblico, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali, nonché le emittenti e le testate pubbliche e private d'informazione locale che operano sul territorio regionale. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
1 bis. Le attività di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione di cui al comma 1 sono attuate rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa <<Regione Cronache>> (ARC) e dalle strutture direzionali della Presidenza medesima competenti in materia di comunicazione e rapporti con il pubblico.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le azioni idonee a perseguire i fini e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, e organizzano i relativi uffici.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 5/2018
2Comma 1 bis sostituito da art. 10, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.