LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2000, n. 8

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/05/2000
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 10
 (Segreterie dei Gruppi consiliari. Modifiche alla legge
regionale 52/1980)
1.
L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come da ultimo integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 44/1996, è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 
1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato personale entro i seguenti limiti:
a) una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
b) due unità di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri o tre unità con la medesima qualifica per i gruppi con più di quindici consiglieri;
c) una unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
d) una unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
e) una ulteriore unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate <<resti>> nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.

2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).
3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.>>.

2. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.