Art. 1
(Strutturazione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali e nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile, si avvale della Segreteria generale, nonché degli uffici posti alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale, delle Segreterie del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti e di quelle dei Gruppi consiliari.
2. Con successiva legge regionale verrà istituito il ruolo del personale del Consiglio regionale distinto da quello dell'Amministrazione regionale.
Art. 1 bis
(Articolazione della dirigenza consiliare)
1.
Nell'ambito della qualifica dirigenziale, sono previsti, con riferimento alla Segreteria generale di cui all'articolo 1, comma 1, i seguenti incarichi:
a) Segretario generale;
b) Vice Segretario generale;
c) Direttore di Servizio;
d) Direttore di Staff.
2. Il Segretario generale sovraintende alla gestione della Segreteria generale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività consiliare; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.
3. Il Vice Segretario generale coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Segretario generale e può essere preposto a uno o più Servizi, qualora i relativi incarichi risultino vacanti. Il trattamento economico spettante al Vice Segretario generale assorbe anche l'eventuale preposizione a uno o più Servizi per un periodo massimo di due anni; oltre detto periodo al Vice Segretario generale compete un'integrazione al trattamento economico determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura comunque non superiore al 10 per cento del trattamento medesimo. Il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale può attribuire al Vice Segretario generale ulteriori funzioni.
4. L'incarico di Direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio e l'assolvimento delle funzioni a esso attribuite dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.
5. L'incarico di Segretario generale riveste carattere di fiduciarietà.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
2Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 26/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 12, c. 2, L.R. 26/2018.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 26/2018 nel testo modificato da art. 12, comma 4, L. R. 28/2018
Art. 2
3. Presso la Segreteria generale è istituito il <<Comitato di consulenza giuridica del Consiglio regionale>> di cui possono avvalersi anche i singoli Consiglieri ed i Gruppi consiliari; l'articolazione, i compiti ed il funzionamento del Comitato sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza.
4. La Segreteria generale, nello svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi, con incarichi di prestazione d'opera intellettuale, della collaborazione e della consulenza di docenti o ricercatori universitari, di magistrati, di studiosi ed esperti, singolarmente o riuniti in commissioni, di istituti universitari, di istituzioni scientifiche, di enti ed organismi di studi e ricerche, nonché di società di servizi, di pubbliche relazioni e di comunicazione.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 fanno carico alla unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Abrogati i commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all' art. 6, le attribuzioni della Segreteria generale del Consiglio regionale.
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 10, disposizioni in materia di determinazione del contingente di personale spettante alla Segreteria generale del Consiglio e a ciascuna unita' organizzativa. La struttura organizzativa della Segreteria generale del Consiglio regionale e' stata approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 7
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 48, L. R. 10/2001
2Comma 3 abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 20/2002
3Comma 4 abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 20/2002
4Articolo abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 12, le attribuzioni dell'Ufficio di Gabinetto. La dotazione organica dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e' stata determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 145 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 8
(Ufficio stampa e pubbliche relazioni)
4. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni può avvalersi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, con incarico a tempo determinato, della collaborazione e della consulenza di esperti, nonché di società di pubbliche relazioni e di comunicazione.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 fanno carico alla unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 31, L. R. 1/2004
2Abrogati i commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all' art. 13, le attribuzioni dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale. La dotazione organica dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale e' stata determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 145 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
3Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 24, L. R. 1/2005
Art. 9
Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, nonché dei Presidenti delle Commissioni
4 bis.Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'
articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della medesima legge regionale.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 10/2001
2Comma 4 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 10/2002
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 8, L. R. 20/2002
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
5Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
6Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
7Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
8Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 33, L. R. 19/2004
9Abrogati i commi 1, 2, 3, 3 bis e 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, agli artt. 14, 15 e 16, disposizioni concernenti gli uffici di segreteria del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, e dei Presidenti di Commissioni consiliari, nonche', all'art. 17, modalita' di conferimento degli incarichi di segretario particolare e di addetto di segreteria.
10Soppresso il primo periodo del comma 2 bis ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 16, disposizioni in materia di uffici di segreteria dei Presidenti di Commissioni consiliari.
11Soppresso il primo periodo del comma 4 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 17, modalita' di conferimento degli incarichi di segretario particolare e di addetto di segreteria.
12Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 9, comma 25, L. R. 2/2006
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25, L. R. 9/2008
14Comma 2 bis abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 16/2018
Art. 12
1. È abrogata la
parte II della legge regionale 7/1988, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15 bis, che vengono abrogati con effetto dalla data indicata all'articolo 5, comma 3, della presente legge.
Note:
1Abrogato il comma 2, per effetto dell'abrogazione dell'art. 240, L.R. 7/1988, operata, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 41, comma 1, lett. a), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
2Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera nn), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera nn), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13
Note:
1Abrogata lettera a) del comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
2Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera nn), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 14
(Assunzioni a seguito di risoluzioni anticipate di contratti
a tempo determinato)
1. Qualora taluno dei contratti di lavoro a termine stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi di vigenti disposizioni legislative regionali di carattere eccezionale abbia a risolversi per qualunque causa prima del termine fissato, l'Amministrazione medesima è autorizzata a stipulare nuovi contratti, aventi la stessa scadenza di quelli interrotti, compresa la possibilità di proroga, con soggetti individuati mediante ulteriori recuperi dalle graduatorie di riferimento.