LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

TITOLO V
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 70
 (Regolamenti)
1. Con regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati particolari aspetti applicativi della presente legge aventi carattere generale.
Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 73
 (Procedimenti in corso)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 4 e 6, si applicano anche alle domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 si applicano anche alle erogazioni disposte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo interpretato da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 23, L. R. 12/2006
2Comma 2 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 11/2009
Art. 74
 (Rinvio a disposizioni abrogate)
1. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dall'articolo 75, comma 1, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
Art. 75
 (Abrogazioni)
2. Rimangono confermate le abrogazioni, le modificazioni, le integrazioni e le interpretazioni di disposizioni legislative regionali disposte dalle leggi regionali di cui al comma 1.
3. Rimangono confermati i criteri e le modalità determinati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, sino alla loro nuova determinazione in applicazione dell'articolo 30. Sono altresì confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e disposizioni regionali di cui al comma 1.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 76
 (Testo notiziale)
1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati, per ciascun articolo, gli estremi delle eventuali disposizioni di leggi regionali abrogate dall'articolo 75 e riprodotte, in tutto o in parte, nell'articolo annotato.
Art. 77
 (Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 158 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
2. La disposizione di cui all'articolo 173, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, si intende come riferita alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, della presente legge, i cui relativi oneri fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1477 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, affluiscono all'unità previsionale di base 3.7.720 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1165 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 33, comma 6, e 62, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1454 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
5. Gli oneri relativi alla realizzazione della banca dati di cui all'articolo 38, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
6. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 63, comma 5, affluiscono all'unità previsionale di base 3.1.897 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 705 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 65, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1466 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi. La denominazione del capitolo 1466 è così integrata: dopo la parola <<regione>> è inserita la locuzione <<e di ogni altro documento di cui sia ritenuta opportuna la diffusione>>.