LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

CAPO III
 CREDITI
Art. 55
 (Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente
inesigibili)
1. I crediti dell’Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l’impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati dall’organo competente.
2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 10.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.
3.  
( ABROGATO )
(6)
4.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 14/2004
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
4Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
6Comma 3 abrogato da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
7Comma 4 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
Art. 56
 (Rinuncia ai crediti)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare ai diritti di credito di importo non superiore a 100 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni.
2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito o dei ratei di cui all'articolo 52 qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
3Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
5Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 11/2011
6Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 14, L. R. 27/2012
7Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 65, L. R. 27/2012
8Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 23/2013
9Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 27/2014
10Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
11Comma 2 sostituito da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
12Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 9, comma 9, L. R. 14/2016
13Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
14Parole aggiunte al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
15Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
16Parole sostituite al comma 2 bis da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
17Comma 2 ter aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
18Comma 2 quater aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
19Articolo sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 14/2023
Art. 56 bis
 (Interessi su versamenti effettuati mediante il sistema pagoPA)
1. La maggiorazione degli interessi derivante dalle richieste di restituzione di somme afferenti il Capo II, qualora non ricompresa nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA emesso dall’Amministrazione o dagli Enti regionali, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la maggiorazione degli interessi, calcolati in qualsiasi forma, derivante dalle richieste di restituzione di somme a favore dell’Amministrazione regionale o dagli Enti regionali, qualora non ricompresa nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA emesso dall’Ente creditore, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso.
3. L’importo degli ulteriori interessi giornalieri, connesso al recupero dell’Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) tramite avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione regionale e non ricompreso nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA, non è dovuto quando il pagamento dell’avviso di accertamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 9, L. R. 16/2021
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
4Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
5Parole soppresse al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
Art. 57
 (Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero
statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi
tellurici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a 2.000 euro, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002
3Parole sostituite al comma 1 da art. 71, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 57 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 3/2015
2Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 10/2022