LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

CAPO II
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 8
 (Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente per materia, ovvero il titolare di posizione organizzativa, qualora la delega di attribuzioni dirigenziali riguardi l'intero procedimento.
2. Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi.
2 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero un dipendente dallo stesso individuato in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato.
2 ter. Nelle procedure di cui al comma 2 bis, il direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente e dei contratti quadro stipulati.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 2 bis aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2014
3Comma 2 ter aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2014
4Parole aggiunte al comma 2 ter da art. 31, comma 1, L. R. 3/2016
5Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 10, comma 11, L. R. 44/2017
6Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 9
 (Responsabile dell'istruttoria)
1. Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell'istruttoria; ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell'istruttoria.
2. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 8, il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale individua quale responsabile dell'istruttoria un Direttore di Servizio ovvero, sentito il Direttore medesimo, altro dipendente.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2004
Art. 10
 (Compiti del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento:
a) chiede, anche su proposta del responsabile dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, dispone accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordina esibizioni documentali;
b) propone agli organi competenti l'indizione di conferenze di servizi;
c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
d) provvede a tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un'adeguata e sollecita attuazione del procedimento adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione.
Art. 11
 (Compiti del responsabile dell'istruttoria)
1. Il responsabile dell'istruttoria:
a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti richiesti;
b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
c) provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'articolo 24;
d) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
e) propone al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
(1)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 14/2004
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021