LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

TITOLO I
 NORME GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Principi generali e finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina il procedimento amministrativo conformandolo ai principi costituzionali, all'ordinamento comunitario nonché alle garanzie al cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
3. La Regione assume, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei seguenti obiettivi per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa:
a) la certezza e rapidità dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;
b) l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e della connessa modulistica;
c) lo snellimento della documentazione amministrativa;
d) la semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e la loro riduzione anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea;
e) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Nella legge di semplificazione prevista dall' articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), sono annualmente specificate misure di semplificazione connesse ai principi e alle finalità di cui alla presente legge.
5. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" attraverso la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.
6. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la legge 241/1990 .
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
3Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
4Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
5Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 9/2018
6Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/2021
Art. 2
 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli enti regionali, comunque denominati, istituiti o disciplinati con legge regionale e che esercitano funzioni trasferite dalla Regione.
2. Gli articoli 19, 20 e 22, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali del Friuli Venezia Giulia secondo i rispettivi ordinamenti.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 24, L. R. 3/2002
2Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2004
3Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2004
4Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 3
 (Obbligo di adozione del provvedimento)
1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti, fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27 bis.
1 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonché, ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
1 ter. In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale è adeguato ai principi desumibili dall'articolo 2, commi da 9 bis a 9 quinquies, della legge 241/1990 , entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).
1 quater. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 5
 (Termine del procedimento)
1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.
3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.
5.  
( ABROGATO )
(6)
6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.
7. Ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2004
2Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 26/2012
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 3, L. R. 26/2012
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 336, L. R. 27/2012
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 3, L. R. 5/2013 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 26/2012.
6Comma 5 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 6
 (Decorrenza e scadenza del termine)
1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.
2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
3. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l'accesso agli impieghi regionali nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali.
4 bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attività contrattuale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004
Art. 7

( ABROGATO )

(9)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 14/2004
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Parole aggiunte alla lettera a bis) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
5Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
6Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012
7Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
8Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 26/2012
9Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
CAPO II
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 8
 (Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente per materia, ovvero il titolare di posizione organizzativa, qualora la delega di attribuzioni dirigenziali riguardi l'intero procedimento.
2. Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi.
2 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero un dipendente dallo stesso individuato in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato.
2 ter. Nelle procedure di cui al comma 2 bis, il direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente e dei contratti quadro stipulati.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 2 bis aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2014
3Comma 2 ter aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2014
4Parole aggiunte al comma 2 ter da art. 31, comma 1, L. R. 3/2016
5Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 10, comma 11, L. R. 44/2017
6Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 9
 (Responsabile dell'istruttoria)
1. Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell'istruttoria; ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell'istruttoria.
2. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 8, il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale individua quale responsabile dell'istruttoria un Direttore di Servizio ovvero, sentito il Direttore medesimo, altro dipendente.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2004
Art. 10
 (Compiti del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento:
a) chiede, anche su proposta del responsabile dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, dispone accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordina esibizioni documentali;
b) propone agli organi competenti l'indizione di conferenze di servizi;
c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
d) provvede a tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un'adeguata e sollecita attuazione del procedimento adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione.
Art. 11
 (Compiti del responsabile dell'istruttoria)
1. Il responsabile dell'istruttoria:
a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti richiesti;
b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
c) provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'articolo 24;
d) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
e) propone al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
(1)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 14/2004
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
CAPO III
 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 14
 (Modalità e contenuto della comunicazione di avvio del procedimento)
1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'Amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) la struttura competente, il domicilio digitale dell’Amministrazione, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
d) il responsabile dell'istruttoria;
d bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione;
e) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
e bis) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all' articolo 64 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all' articolo 41 dello stesso decreto legislativo 82/2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
e ter) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera e bis).
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.
Note:
1Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 26/2012
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
3Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 8/2021
4Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 8/2021
5Parole aggiunte alla lettera d bis) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 8/2021
6Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 8/2021
7Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 8/2021
8Lettera e ter) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 8/2021
Art. 14 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 26/2012
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L. R. 26/2012
3Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 16 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2012
2Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 18

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2004
2Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
CAPO IV
 SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 19
 (Accordi di programma)
1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
4 bis. I soggetti proponenti, pubblici o privati, possono richiedere la verifica delle possibilità di stipulazione di un accordo di programma di cui al comma 4 attraverso motivata richiesta presentata al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell’accordo.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004
3Comma 7 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004
4Comma 1 sostituito da art. 12, comma 57, lettera a), L. R. 11/2011
5Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 57, lettera b), L. R. 11/2011
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 2, L. R. 3/2015
7Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 7, L. R. 22/2020
Art. 20
 (Effetti urbanistici dell'accordo di programma)
1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000
2Abrogati, a decorrere dal 26 marzo 2008, i commi 2 e 3 e l'ultimo periodo del comma 1, a seguito del disposto dell'art. 29, commi 1 e 2, del DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - B.U.R. S.O. n. 11 dd 25 marzo 2008), avente forza di legge secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 14/2002
2Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 14/2004
3Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 13/2009
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 4, L. R. 3/2011
5Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22
 (Conferenza di servizi)
1. In materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990 .
2. Ai sensi dell' articolo 14 quinquies, comma 7, della legge 241/1990 , nei casi in cui l'amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni di cui all'articolo 14 quinquies, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.
3. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione dello Stato resta ferma la disciplina prevista dall' articolo 14 quinquies della legge 241/1990.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 3/2001
2Comma 3 sostituito da art. 29, comma 2, L. R. 3/2001
3Comma 5 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 3/2001
4Comma 6 sostituito da art. 29, comma 4, L. R. 3/2001
5Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 14/2004
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2008
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 55, comma 4, L. R. 42/1996 nel testo modificato da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
8Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 22 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 14/2004
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
5Comma 3 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
6Comma 6 sostituito da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010
7Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 bis 1
 (Rappresentante unico regionale)
1. Il rappresentante unico regionale di cui all' articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990 , è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 8/2021
Art. 22 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 1 sostituito da art. 27, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
3Comma 1 bis aggiunto da art. 27, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 1 ter aggiunto da art. 27, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
5Comma 4 sostituito da art. 27, comma 2, lettera c), L. R. 17/2010
6Comma 8 sostituito da art. 27, comma 2, lettera d), L. R. 17/2010
7Comma 9 sostituito da art. 27, comma 2, lettera e), L. R. 17/2010
8Parole aggiunte al comma 6 da art. 54, comma 2, L. R. 19/2012
9Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 quater

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 2 abrogato da art. 27, comma 3, lettera a), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 27, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
4Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2004
2Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 sexies
 (Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni)
1. Qualora l’Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale in ragione delle funzioni di coordinamento delle attività delle Direzioni centrali la quale verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.
2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.
2 bis. I commi 1 e 2 si applicano anche alle conferenze di servizi convocate dall'Amministrazione regionale o dagli enti regionali di cui all'articolo 2.
3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette sia dall'amministrazione regionale sia da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale, individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Alle conferenze di servizi possono prendere parte, su richiesta del rappresentante unico regionale, i funzionari delle strutture regionali coinvolte. Il rappresentante unico regionale ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi, chiede ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione il rilascio di intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati oggetto della conferenza. Il rappresentante unico regionale acquisisce ordinariamente tali atti in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.
3 bis. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 3, il rappresentante unico regionale convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti. La convocazione della conferenza deve pervenire alle strutture interessate, almeno tre giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. Alla conferenza partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.
3 ter. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 3 bis:
a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;
b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale.
(9)
4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 14/2004
2Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 13/2009
3Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 9/2018 , a decorrere dalla data di adozione della delibera della Giunta regionale, come disposto dall'art. 13, c. 1 della L.R. 9/2018.
4Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 15, comma 3, L. R. 13/2009
5Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
6Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 8/2021
7Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
8Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
9Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 24
 (Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche)
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche Amministrazioni, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla legge 241/1990.
2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.
5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 25

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 26
 (Riordino di organi collegiali)
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'Ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
Art. 27
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Trova applicazione nei procedimenti disciplinati dalla Regione l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge 241/1990 .
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 27 bis
 (Silenzio-assenso)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 5, il provvedimento di diniego.
2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 28
 (Archivi)
1. Al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi e la conservazione dei relativi documenti, con regolamento si provvede a disciplinare le modalità di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.