LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 62
 (Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento di accesso documentale di cui all' articolo 22 della legge 241/1990 è il Direttore della struttura competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 è il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
3. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 è il Direttore della struttura competente a detenere i dati, le informazioni e i documenti richiesti.
4. Sull'accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione detenuti da altro ufficio, il responsabile del procedimento decide previo parere conforme dell'Avvocato della Regione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 9/2018