LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 55
 (Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente
inesigibili)
1. I crediti dell’Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l’impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati dall’organo competente.
2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 10.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.
3.  
( ABROGATO )
(6)
4.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 14/2004
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
4Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
6Comma 3 abrogato da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
7Comma 4 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022