LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 31
 (Divieto generale di contribuzione)
1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 72 bis, comma 4 ter, L. R. 12/2002
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 14/2004
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29, L. R. 1/2007
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29 bis, L. R. 1/2007
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 4, L. R. 5/2012
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 59, L. R. 14/2012
8Articolo interpretato da art. 12, comma 4, L. R. 14/2012
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3 bis, L. R. 11/2013
10Derogata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 5, L. R. 3/2015
11Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016
12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.