LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 30
 (Criteri e modalità di concessione)
1. La concessione di incentivi da parte dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali avviene sulla base di criteri e modalità predeterminati.
2. Per la finalità di cui al comma 1, qualora non diversamente stabilito in legge, in attuazione del principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa sono predeterminati in particolare:
a) con deliberazione della Giunta regionale gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dell'incentivo, con l'eventuale specificazione dell'oggetto dell'incentivo e delle categorie di beneficiari;
b) con bando, adottato con atto dirigenziale nel rispetto della deliberazione di cui alla lettera a), i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dell'incentivo.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
3Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
4Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
5Articolo sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.