LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

CAPO III
 RENDICONTAZIONE
Art. 41
 (Rendicontazione della spesa)
1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.
2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa ai fini dell’incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L’Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali.
3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con i propri fondi.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 45, comma 2, L. R. 23/2015
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 41 bis
 (Rendicontazione di incentivi a imprese)
1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare nei casi previsti dai regolamenti o dai bandi la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
b) persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.
4 bis. Con il regolamento che disciplina la concessione di incentivi, sono stabiliti la misura, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese di cui al comma 4.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/2005
2Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 38, L. R. 11/2011
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 42
 (Rendicontazione semplificata)
1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 30, L. R. 23/2001
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 42, L. R. 19/2004
3Comma 1 sostituito da art. 1, comma 24, L. R. 21/2003
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007
5Comma 1 sostituito da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007
6Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 29, L. R. 30/2007
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 6, L. R. 12/2009
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
9Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
10Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, L. R. 19/2015
11Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015
12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Comma 1 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
14Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 43
 (Rendicontazione degli enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale)
1. I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 14/2004
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 20/2006
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 136, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 82, L. R. 1/2007
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 10, L. R. 18/2011
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 2, L. R. 5/2012
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 2, L. R. 23/2012
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 71, L. R. 23/2013
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 32, L. R. 14/2016
11Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 17, L. R. 31/2017
12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 10/2022