LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

CAPO III
 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 14
 (Modalità e contenuto della comunicazione di avvio del procedimento)
1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'Amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) la struttura competente, il domicilio digitale dell’Amministrazione, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
d) il responsabile dell'istruttoria;
d bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione;
e) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
e bis) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all' articolo 64 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all' articolo 41 dello stesso decreto legislativo 82/2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
e ter) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera e bis).
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.
Note:
1Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 26/2012
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
3Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 8/2021
4Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 8/2021
5Parole aggiunte alla lettera d bis) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 8/2021
6Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 8/2021
7Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 8/2021
8Lettera e ter) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 8/2021
Art. 14 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 26/2012
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L. R. 26/2012
3Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 16 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2012
2Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 18

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2004
2Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021