LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 9
 (Responsabile dell'istruttoria)
1. Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell'istruttoria; ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell'istruttoria.
2. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 8, il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale individua quale responsabile dell'istruttoria un Direttore di Servizio ovvero, sentito il Direttore medesimo, altro dipendente.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2004