LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 34
 (Procedimenti)
1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.
2. Al fine dello svolgimento dell’istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali società o enti sono selezionati secondo la normativa prevista in materia di contratti pubblici. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.
3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole soppresse al comma 3 da art. 96, comma 1, L. R. 9/2019
3Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 10/2022