LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 22
 (Conferenza di servizi)
1. In materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990 .
2. Ai sensi dell' articolo 14 quinquies, comma 7, della legge 241/1990 , nei casi in cui l'amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni di cui all'articolo 14 quinquies, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.
3. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione dello Stato resta ferma la disciplina prevista dall' articolo 14 quinquies della legge 241/1990.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 3/2001
2Comma 3 sostituito da art. 29, comma 2, L. R. 3/2001
3Comma 5 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 3/2001
4Comma 6 sostituito da art. 29, comma 4, L. R. 3/2001
5Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 14/2004
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2008
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 55, comma 4, L. R. 42/1996 nel testo modificato da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
8Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/2018