LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 novembre 2000, n. 21

Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/12/2000
Materia:
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

CAPO I
 Finalità e definizioni
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, al fine di tutelare la salute, quale diritto fondamentale della persona, promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM), sostiene i produttori locali di alimenti, mangimi e semenze e orienta il consumatore all'utilizzo di prodotti alimentari non geneticamente modificati.
2. Disciplina altresì le modalità di tutela, di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione Friuli-Venezia Giulia.
3.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 47, comma 1, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007
2Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2011
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge vengono considerati gli alimenti, i mangimi e le semenze (semi e piantine) prodotti in Friuli - Venezia Giulia.
2. Per alimenti si intendono anche gli additivi, gli aromi, i solventi estraenti, le sostanze ausiliari e altre sostanze usate nella produzione, indipendentemente dal fatto se sono poi presenti o meno nel prodotto finale.
3. Organismo è ogni entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico.
4. Per organismo geneticamente modificato si intende:
a) un organismo geneticamente modificato ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92;
b) un organismo che contiene un patrimonio genetico preparato al di fuori dell'organismo stesso.

5. Per modificazione genetica si intendono quei procedimenti finalizzati a introdurre in un organismo un elemento genetico estraneo, preparato al di fuori di tale organismo.
6. I prodotti sono geneticamente non modificati quando:
a) non sono organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati;
b) non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;
c) non contengono elementi prodotti da o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;
d) sono stati prodotti senza l'impiego dell'ingegneria genetica o senza additivi, aromi, solventi estraenti, sostanze ausiliari o altre sostanze prodotte con l'impiego dell'ingegneria genetica;
e) non sono stati mescolati con organismi geneticamente modificati;
f) non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati oppure da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati.

7. Vengono considerati prodotti in Friuli - Venezia Giulia quegli alimenti, mangimi e semenze (semi e piantine) i cui elementi essenziali, indicati nel regolamento di cui all'articolo 8, sono stati prodotti in Friuli - Venezia Giulia.
8. Per produzione s'intende la fabbricazione, l'estrazione, la produzione, la preparazione, la lavorazione, il trattamento e la miscelatura di prodotti.
9. Ai fini della presente legge, sono prodotti agroalimentari tradizionali quelli riconosciuti con il relativo decreto ministeriale.