LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 novembre 2000, n. 21

Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/12/2000
Materia:
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 20, comma 9, L. R. 12/2003
2Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 24/2006
3Articolo sostituito da art. 47, comma 5, L. R. 24/2006 nel testo modificato da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007
4Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
5Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.