LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/11/2000
Materia:
240.04 - Cooperazione
110.03 - Attività regionale all'estero

TITOLO IV
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 11
 (Norme finanziarie)
1. Per il finanziamento del programma di cui all'articolo 4 è istituito il "Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale".
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 "Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale" che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla funzione obiettivo 3 - programma 3.1 - rubrica n. 15 - spese d'investimento, con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, riferito al capitolo 724 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione "Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale".
3. Per gli interventi di cui all'articolo 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre conferimenti al Fondo regionale per la protezione civile.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4109 (1.1.162.2.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione "Conferimenti al Fondo regionale per la protezione civile per interventi di emergenza internazionale" e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.
5. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo complessivo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base della spesa 54.2.8.2.9 dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sulle seguenti partite del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico citato per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) partita n. 99 - lire 1.000 milioni per l'anno 2000;
b) partita n. 85 - complessive lire 2.000 milioni, suddivise in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 1/2004
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 18/2019
Art. 13
2.
All'articolo 2 della legge regionale 6/1989, il comma 5 è sostituito dal seguente:
<< 5. Al Fondo predetto fanno inoltre carico le spese di cui all'articolo 13. >>.

Art. 14
 (Norma transitoria)
1. Limitatamente al programma relativo al triennio 2000-2002 il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, non trova applicazione.