Art. 4
(Procedure per la concessione dei contributi)
1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.
3.
Le domande sono corredate:
a) della documentazione contrattuale da cui risulti la fornitura dei prodotti di cui all'articolo 2;
b) del preventivo di spesa per la fornitura dei prodotti medesimi, suddiviso per ciascun asilo nido o scuola, per cui è presentata la domanda;
c) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari previsto per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda;
d) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa ad eccezione delle richieste presentate ai sensi dell'
articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96
, che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche;
e) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3;
f) dell'eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti che determinano la maggiorazione della percentuale di contributo di cui al comma 7.
4. L'ammissibilità della spesa viene valutata separatamente per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda.
5. Sono ritenute ammissibili solo le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2 che raggiungano la percentuale minima, rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari per il medesimo asilo nido o scuola, stabilita con deliberazione della Giunta regionale in misura comunque non inferiore al 50 per cento.
6. Non sono ritenute ammissibili le spese per cui non è stata rilasciata la dichiarazione di cui al comma 3, lettera d).
7.
I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo è maggiorata di cinque punti percentuali qualora l'ente pubblico gestore della mensa abbia aggiudicato la fornitura di almeno il 20 per cento dei prodotti di cui all'articolo 2 secondo le previsioni dell'
articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4
(Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).
8.
L'entità del contributo da concedere a ciascun beneficiario è determinata ripartendo le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:
a) la quota massima del 30 per cento delle risorse è attribuita ai soggetti non pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto e, in caso di risorse eccedenti, queste concorrono a determinare la quota per gli enti pubblici gestori delle mense di cui alla lettera b) del presente comma;
b) almeno il 70 per cento delle risorse è attribuito agli enti pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto.
8 bis.
Le quote di riparto assegnate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a valere sul Fondo per le mense scolastiche biologiche istituito ai sensi dell'
articolo 64, comma 5 bis del decreto legge 50/2017
, convertito dalla
legge 96/2017
, sono cumulabili con i contributi di cui al presente articolo fino al raggiungimento dell'80 per cento del costo totale sostenuto da ciascun beneficiario. In caso di superamento della predetta percentuale, il contributo regionale concesso viene ridotto.
9. La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3, comma 3.
10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 33, L. R. 1/2003
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 61, L. R. 15/2005
3Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 3, L. R. 17/2006
4Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 17/2006
5Parole sostituite al comma 1 da art. 46, comma 1, L. R. 24/2006
6Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
7Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
8Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 25/2007
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 42, L. R. 25/2016
10Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 2/2018
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 1, L. R. 2/2018
12Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 15/2022
13Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 15/2022
14Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 3, comma 4, L. R. 15/2022