LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/07/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca
nelle acque interne)
1. 
( ABROGATO )
(6)
2. 
( ABROGATO )
(7)
3. 
( ABROGATO )
(8)
4. 
( ABROGATO )
(9)
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, le parole <<uno dei Comitati provinciali della caccia presenti nel Friuli-Venezia Giulia>> sono sostituite dalle parole <<una Amministrazione provinciale del Friuli-Venezia Giulia>>.
9. All'articolo 19, comma 3, della legge regionale 21/1993, le parole <<al Comitato provinciale della caccia>> sono sostituite dalla parole <<all'Amministrazione provinciale>> e le parole <<del Comitato stesso>> sono sostituite dalle parole <<dell'Amministrazione stessa>>.
12. 
( ABROGATO )
(1)
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
15. 
( ABROGATO )
(4)
16. L'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato e con l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, il personale operaio necessario, nel limite massimo di 15 unità, per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli impianti ittici, compresa la piscicoltura, nonché di ripopolamento e di salvaguardia della fauna ittica delle acque interne.
16 bis. Ferma restando l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale.
16 ter. Compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale, al personale operaio dipendente si applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, il Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine, sede dell'Ente, e il contratto integrativo aziendale sottoscritto dal Direttore generale dell'Ente medesimo con i soggetti aventi rappresentatività sindacale.
16 quater. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 16 ter ha luogo secondo le modalità previste dall' articolo 88, comma 4 bis, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), per il personale operaio assunto con contratto di diritto privato presso la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, fatta salva l'osservanza delle seguenti disposizioni:
a) la partecipazione alle trattative con la controparte, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale, e la sottoscrizione del contratto è attuata dal Direttore generale dell'ETPI;
b) l'ipotesi di integrazione contrattuale è inviata all'Avvocatura della Regione e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio, per il parere e il controllo di competenza, attraverso la Direzione centrale vigilante.
16 quinquies. Fino alla conclusione della procedura di cui al comma 16 quater continua a trovare applicazione il contratto integrativo di Ente degli operai dell'Ente tutela pesca vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021).
16 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), anche anticipatamente all'inizio dell'esercizio finanziario, i fondi per le spese relative al personale di cui ai commi 16 e 16 bis e per l'assunzione di personale tramite contratto di lavoro flessibile nei limiti degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
16 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), anche anticipatamente all'inizio dell'esercizio finanziario, i fondi per le spese relative al personale di cui ai commi 16 e 16 bis e per l'assunzione di personale tramite contratto di lavoro flessibile nei limiti degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
2Comma 13 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
3Comma 14 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
4Comma 15 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
5Comma 16 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 17/2006
6Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
7Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
8Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
9Comma 4 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
10Comma 5 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
11Comma 6 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
12Comma 7 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
13Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
14Integrata la disciplina del comma 16 da art. 15, comma 4, L. R. 42/2017
15Integrata la disciplina del comma 16 bis da art. 15, comma 4, L. R. 42/2017
16Parole sostituite al comma 16 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
17Parole aggiunte al comma 16 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
18Parole aggiunte al comma 16 bis da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
19Parole soppresse al comma 16 da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20Comma 16 ter aggiunto da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21Comma 16 quater aggiunto da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
22Comma 16 quinquies aggiunto da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
23Parole soppresse al comma 16 da art. 3, comma 66, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
24Comma 16 sexies aggiunto da art. 3, comma 66, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.