LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/03/2000
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 2
 (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 30/1968 in
materia di compensi all'Avvocato della Regione e agli
avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione)
1.
All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Amministrazione regionale e degli Enti patrocinati, è dovuto all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione stessa uno speciale compenso determinato in base alle tariffe forensi, nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'Ente patrocinato.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, secondo comma, della legge regionale 30/1968, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 158, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.