Art. 8
(Disposizioni in materia di sport)
6. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento l'esercizio della attività professionale di maestro nelle discipline sportive che non siano già regolamentate per legge.
7. I regolamenti sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività ricreative e sportive e d'intesa con l'Assessore al turismo nel caso di discipline che abbiano valenza turistico- sportiva. Su ogni proposta di regolamento deve essere sentita la Federazione sportiva del CONI competente per disciplina.
8. I regolamenti devono, fra l'altro, definire l'attività, prevedere un elenco regionale e le condizioni per l'iscrizione, disciplinare i compensi, la vigilanza e le modalità di apertura di scuole.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 6, comma 75, L. R. 4/2001
2Comma 1 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
3Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
4Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
5Comma 5 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.