Art. 65
(Pubblicazione degli atti)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono a divulgare, mediante idonee pubblicazioni, i programmi, le direttive, le istruzioni, le circolari e ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti di rispettiva competenza ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali.
3. La pubblicazione degli atti di cui ai commi 1 e 2 può avvenire anche per estratto; in tal caso deve essere indicata anche la struttura presso la quale poter prendere visione dell'atto medesimo nella sua interezza.
4. Con regolamento sono disciplinate le modalità della pubblicazione di cui ai commi 1 e 2.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino Ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici, ferme restando le condizioni di abbonamento alla versione cartacea del Bollettino medesimo. Il testo degli atti divulgati mediante strumenti informatici e telematici non ha valore legale.