Art. 33
1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell’ambito dell’esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo.
2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge di stabilità o di assestamento del bilancio, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.
3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.
5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati ovvero è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Derogata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 24, L. R. 13/2002
3Derogata la disciplina del comma 6 da art. 9, comma 9, L. R. 23/2013
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
6Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
7Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
8Comma 6 abrogato da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022