Art. 15
(Disposizioni in materia di patrimonio regionale e di
società a partecipazione regionale)
4.
All'
articolo 65 della legge regionale 9/1999, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
<<6 bis. L'ammontare dei canoni di concessione e di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quello di stipula del contratto corrisposti all'Amministrazione regionale è considerato quale anticipazione sul prezzo di acquisto.>>.
5. I redditi lordi annui imponibili di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della
legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, sono assunti nel loro valore massimo per i nuclei familiari composti da non più di tre persone.
6. Per i nuclei familiari composti da un numero di persone superiore a tre, i redditi annui imponibili di cui al comma 5 sono ridotti del 10 per cento per ogni componente eccedente le tre unità.
11. All'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/1999, dopo la parola <<Tarvisio.>> è aggiunto il seguente periodo <<Al commissario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, anche con mezzo proprio, e delle altre spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico al di fuori del territorio regionale, calcolato con applicazione dei criteri stabiliti per i dipendenti regionali.>>.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1482 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così integrata: dopo la parola <<indennità>> sono inserite le parole <<e il rimborso spese>>.
13.
All'
articolo 8 della legge regionale 2/1999, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli eventuali oneri relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2, comma 2, sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 5.>>.
15. A seguito della trasformazione in società per azioni, anche in forma consortile, del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale, prevista dall'
articolo 98 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale della società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST SpA mediante conferimento della propria partecipazione nel centro anzidetto, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del
codice civile.
Note:
1Comma 8 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Comma 9 sostituito da art. 2, comma 11, L. R. 13/2002
3Comma 9 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 14/2003
4Comma 16 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012