LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 12
 (Sottoscrizione delle proposte di deliberazione)
1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta regionale deve essere firmata dall'Assessore proponente e controfirmata dai Direttori competenti.
2. Le proposte di deliberazione degli Enti regionali devono essere firmate dal Presidente e controfirmate dai Direttori competenti.
3. La controfirma attesta il completamento dell'istruttoria e la legittimità della proposta.