LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 2000, n. 17

Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/2000
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 (Principi)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
Art. 2
 (Finalità)
1. La Regione, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997, promuove, coordina, stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dalle associazioni femminili che siano iscritte agli albi delle associazioni di volontariato e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che possono dimostrare almeno due anni di esperienza nello specifico settore.
3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.
Art. 3
 (Progetti antiviolenza)
1. L'Amministrazione regionale, per le finalità della presente legge, finanzia "Progetti antiviolenza" presentati:
a) da enti locali singoli o associati;
b) da associazioni femminili operanti in regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
c) di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione.

2. I progetti, da realizzarsi anche in più annualità, possono prevedere:
a) il "Centro antiviolenza", facilmente accessibile, adeguatamente pubblicizzato, che svolge le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:
1) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
2) percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
3) colloqui informativi di carattere legale;
4) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;
b) una o più "Case di accoglienza", segrete o con garanzia di sicurezza, quali strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza; le ospiti sono coadiuvate da operatrici di ospitalità che favoriscono l'autogestione.

3. L'accesso alle Case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.
4. A dette strutture, si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.
Art. 4
 (Attività del Centro antiviolenza e delle Case di
accoglienza)
1. Il Centro antiviolenza e le Case di accoglienza svolgono le seguenti attività:
a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;
b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
c) formazione e aggiornamento delle operatrici dei Centri e operatori sociali istituzionali;
d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
e) raccolta di documentazione sull'argomento da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.

Art. 5
 (Rapporti con strutture pubbliche)
1. Il Centro antiviolenza mantiene costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi socio-sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio. In tali rapporti si deve tenere conto dell'autonoma e libera richiesta delle donne che si rivolgono al Centro antiviolenza.
Art. 6
 (Assistenza alloggiativa garantita)
1. La Regione emana norme affinché i Comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria.
Art. 7
 (Convenzioni)
1. Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni femminili aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e realizzazione del progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità del progetto stesso.
2. Gli enti locali devono comunque garantire:
a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
b) le spese di gestione e di funzionamento;
c) la copertura finanziaria, per almeno il 50 per cento delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture;
d) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal Centro antiviolenza.

Art. 8
 (Cumulabilità dei finanziamenti)
1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
2. La convenzione di cui all'articolo 7, comma 1, prevede le forme per garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.
Art. 9
 (Criteri, modalità e termini per la concessione dei
contributi)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di priorità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui all'articolo 3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.
2. Le domande di concessione dei contributi devono pervenire alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 50 per cento dell'importo complessivo; il restante 50 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.
Art. 10
 (Relazioni e rendiconti)
1. I soggetti promotori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle Case di accoglienza.
2. La Giunta regionale, tramite la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, assicura annualmente la rilevazione sistematica del fenomeno della violenza contro le donne, individua le "buone prassi" e predispone annualmente una relazione quale indicazione di indirizzo per la predisposizione o modifica dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1, e dei documenti di programmazione e bilancio della Regione.
Art. 11
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.1067, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con la denominazione <<Progetti antiviolenza>> - alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 41 - spese correnti - con riferimento al capitolo 4763 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio- assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione <<Spese per il finanziamento di progetti antiviolenza>> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000.
2. All'onere di lire 1.000 milioni, per l'anno 2000, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 4 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
Art. 12
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.