Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 9/1999
TITOLO I
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
CAPO II
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
CAPO III
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 23 bis
CAPO IV
Art. 24
CAPO V
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
TITOLO II
CAPO I
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
CAPO II
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
CAPO III
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
CAPO IV
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
TITOLO III
CAPO I
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
CAPO II
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
TITOLO IV
CAPO I
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
CAPO II
Art. 64
Art. 65
Art. 66
CAPO III
Art. 67
CAPO IV
Art. 68
TITOLO V
CAPO I
Art. 69
CAPO II
Art. 70
TITOLO VI
Art. 71
Art. 72
Art. 73
TITOLO VII
Art. 74
Leggi regionali
Legge regionale
20 aprile 1999
, n.
9
Disposizioni varie in materia di competenza regionale.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE22/04/1999, N. 004.
Data di entrata in vigore:
07/05/1999
Allegati:
Allegato A
Materia:
110.07
-
Interventi e contributi plurisettoriali
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE
TERREMOTATE
Art. 71
(Ulteriori norme per il patrimonio disponibile dei Comuni)
(1)
1.
Gli interventi relativi al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'
articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30
, come inserito dall'
articolo 9, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2
, sono ammessi a finanziamento sulla base dei programmi presentati dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Il
comma 12 dell'articolo 137 della legge regionale 13/1998
è abrogato.
Note:
1
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 1/2000
Art. 72
(Presentazione di progetti di cui alla legge regionale
30/1988 in materia di interventi sugli immobili danneggiati
dagli eventi sismici del 1976)
1.
I provvedimenti di proroga dei termini per la presentazione dei progetti di cui alla
legge regionale 13 maggio 1988, n. 30
, eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge, in difformità alle previsioni di cui all'
articolo 13, comma 7, della medesima legge regionale 30/1988
, sono fatti salvi agli effetti contributivi.
2.
I provvedimenti di decadenza dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge nelle situazioni sanate a norma del comma 1 sono annullati.
3.
La sanatoria di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui i lavori di riparazione autorizzati con regolare concessione edilizia siano stati ultimati oltre i termini fissati dalla concessione edilizia stessa e sue eventuali proroghe.
Art. 73
(Applicazione dell'articolo 10 della legge regionale
40/1996 in materia di ricostruzione)
1.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 19 settembre 1996, n. 40
, l'inquadramento dei prestatori d'opera con rapporto di diritto privato previsti dall'articolo 10 della precitata legge regionale è disposto avuto riguardo ai compiti effettivamente svolti quali risultano dai contratti stipulati, indipendentemente dalle qualifiche funzionali formalmente individuate nei contratti stessi e dai livelli retributivi a suo tempo riconosciuti.
2.
Per effetto del comma 1 i soggetti interessati sono reinquadrati nei ruoli organici soprannumerari, avuto riguardo a tale criterio.
3.
I termini previsti dal
comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 40/1996
sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
All'
articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 40/1996
sono abrogate le parole << dalla data del 31 dicembre 1993 >>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative