LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 25
 Integrazione dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986
in materia di rendicontazione di finanziamenti erogati dal
Fondo regionale per la protezione civile)
1.
All'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il sesto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento. >>.

Art. 26
 (Ulteriori criteri per il ristoro di danni ai beni mobili e
ai beni mobili registrati danneggiati dall'alluvione del
1996)
1. I soggetti, proprietari di beni mobili e di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, ma non residenti nei comuni colpiti dai medesimi eventi, beneficiano di un contributo a fondo perduto pari al 15 per cento del valore del danno subito sui beni mobili stessi, erogato in un'unica soluzione. Il contributo di cui sopra è assorbito, fino a totale concorrenza, dai contributi erogati a titolo di anticipo ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e ai sensi del decreto dell'Assessore alla protezione civile 24 luglio 1996, n. 323/DRPC/96. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Art. 27
 (Concessione di contributi a favore dei Comuni a seguito
degli eventi alluvionali del 1998)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese di primo intervento sostenute dai Comuni per il ripristino delle normali condizioni di uso delle infrastrutture viarie e delle reti igenico-sanitarie danneggiate a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei mesi di settembre ed ottobre 1998. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.
2. Le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione dei contributi a favore dei Comuni sono definite con decreto dell'Assessore regionale della protezione civile su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 28
 (Benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi
calamitosi)
1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 64/1986, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: << g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi, ai sensi del Capo III bis del Titolo II della presente legge. >>.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010