LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE
PUBBLICO E DI VIABILITÀ E TRASPORTI
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
Art. 8
 (Integrazione dell'articolo 44 della legge regionale
13/1998 in materia di appalti di lavori pubblici)
1. Per l'attuazione della procedura di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 13/1998, la Regione predispone un regolamento tipo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
Art. 10
 (Realizzazione e gestione delle opere relative al programma
di metanizzazione delle zone montane)
1.
All'articolo 51 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
<< 1 bis. Al fine del completamento del programma di cui al comma 1, la realizzazione delle ulteriori opere e la relativa gestione continuano ad essere affidate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, già concessionaria della realizzazione e della gestione del servizio di distribuzione di gas combustibili, delle opere finora realizzate e in corso di realizzazione, interlocutore indispensabile per la gestione unitaria del progetto, con la partecipazione alla spesa dell'Amministrazione regionale nelle medesime quote determinate dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma generale ed applicate nei vigenti rapporti concessori. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma continuano a far carico ai capitoli 2661, 2668 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999.
1 ter. La COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, negli affidamenti dei lavori è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche. >>.

Art. 11
 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995
in materia di realizzazione di opere pubbliche di iniziativa
comunale)
1.
L'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 31/1995, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento. >>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 10/1995, come da ultimo sostituito dal comma 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 30 giugno 1999.
Art. 12
 (Proroga dell'efficacia di Piani regionali)
1. L'efficacia del vigente Piano regionale delle opere di viabilità, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, del vigente Piano integrato dei trasporti, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, e del vigente Piano regionale dei porti, previsto dall'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è prorogata fino alla data di approvazione dei corrispondenti piani in corso di rielaborazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.