LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 22
 (Modifica alle leggi regionali 3/1995 e 75/1982 in materia
di ipoteche costituite a favore della Regione)
1.
All'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
<< 4 bis. Ad estinzione delle obbligazioni la Direzione regionale od il Servizio autonomo che ha acquisito l'ipoteca provvede, su domanda ed a spese dell'interessato, alla cancellazione della relativa iscrizione. >>.

2.
All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3/1995, dopo la parola <<grado>> sono aggiunte le parole <<previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore alle finanze>>.

(1)
3.
L'ottavo comma dell'articolo 83 della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 3/1995, è sostituito dal seguente: <<Ad estinzione delle obbligazioni le Direzioni provinciali dei servizi tecnici provvedono alle cancellazioni, alle restrizioni o agli svincoli delle ipoteche acquisite dalle stesse, ovvero dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.>>.

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
2Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.